In tema di affidamenti in house, la mancanza di una previa indagine di mercato per la verifica di congruità del contratto, con riferimento alle ragioni del mancato ricorso al mercato e alla convenienza dei costi del servizio, non inficia l’onere di motivazione rafforzato, così il Tar Lombardia nella Sentenza n. 12 del 4 gennaio 2022. Secondo il Tar la valutazione di congruità non impone l’indagine di mercato ma è sufficiente che sufficiente che l’ente indichi le ragioni preferenziali a supporto dell’autoproduzione di servizi.