Per l’affidamento in-house è necessario indicare le ragioni della preferenza rispetto al ricorso al mercato, così il Tar, Milano, con la sentenza n. 2437 del 3 novembre 2022.

Dopo essersi soffermato sul requisito del controllo analogo congiunto e sull’attività prevalente, il Tar ribadisce come, nello scegliere la forma internalizzata di gestione del servizio, debba darsi conto, oltre che della sussistenza dei presupposti normativi per l’affidamento in house, anche delle ragioni che hanno condotto a preferire siffatta determinazione rispetto al ricorso al mercato.

Nell’ordinamento italiano, il principio dell’affidamento in-house è temperato dall’introduzione di un onere motivazionale aggravato, col quale si impone all’Amministrazione di evidenziare le ragioni che hanno reso impossibile il ricorso al mercato (quanto ai profili di universalità, socialità, efficienza, economicità e qualità del servizio), e i benefici per la collettività.