La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, con la delibera n. 282 del 16 dicembre 2021 ha stabilito che il cumulo di due posizione organizzative e i relativi trattamenti costituisce danno erariale; nella fattispecie, il convenuto aveva cumulato, all’interno dell’unicità del rapporto di lavoro dipendente con l’Amministrazione di appartenenza, due distinte posizioni organizzative. La Corte ha stabilito che, in materia, devono essere richiamati i seguenti principi: il divieto di cumulo tra incarichi ed impieghi di cui all’art. 110, comma 5 ed il principio di omnicomprensività del trattamento economico dirigenziale.