Si fa riferimento alla nota con la quale un comune chiede se, sussista incompatibilità fra il ruolo di revisore dei conti del comune e quello di coredattore del piano di risanamento di una società partecipata del comune. In particolare, viene evidenziato che il revisore non riveste la qualifica né di amministratore né di socio ma compare in qualità di componente del gruppo di lavoro della società di consulenza cui è stato affidato, da parte della in-house, l’incarico di redigere il piano di risanamento della stessa. Si ritiene che codesto ente potrebbe chiedere al revisore interessato di integrare la propria attestazione di incompatibilità, rilasciata al momento dell’accettazione dell’incarico, precisando il proprio ruolo nella redazione del piano di risanamento della in-house e le tempistiche della formulazione dello stesso in funzione della nomina nel collegio di revisione. Sarà poi cura dell’ente locale valutare il tutto alla luce della normativa di riferimento e delle osservazioni formulate con la presente nota. Vi è l’esigenza di garantire l’indipendenza del revisore incaricato delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell’attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo.