La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, nella deliberazione n. 6 del 20 gennaio 2022, accerta la non corretta applicazione dei principi contabili riguardanti la formazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare in bilancio e in sede di rendiconto, ivi compresa una non adeguata illustrazione nella nota integrativa del bilancio delle voci di entrate escluse dal calcolo di tale fondo. La Sezione accerta, altresì, alcune criticità relative all’esame della relazione trasmessa dall’organo di revisione ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’art. 1, co. 166, e specificatamente: un FCDE accantonato nel rendiconto 2019 non adeguatamente stimato; il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei c.d. debiti commerciali ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Sulla base del principio di continuità dei bilanci tra gli esercizi, il Comune è stato invitato a provvedere all’esatta quantificazione del FCDE sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione, verificando la congruità dell’accantonamento nel rendiconto 2020, quale ultimo rendiconto approvato, procedendo in mancanza, alla rideterminazione del FCDE in conformità al principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e, nel contempo, attivandosi al fine del rispetto degli obblighi di pubblicazione degli indicatori di tempestività dei pagamenti, previsti dall’art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013.