In caso di appalti truccati il danno erariale si dimostra a prescindere dal processo penale, così la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria, sentenza n. 10 del 17 marzo 2022.
Ai convenuti sono contestati numerosi atti integranti il reato di turbata libertà degli incanti, per aver avuto ripetuti contatti, sia prima che durante la gara, con la società aggiudicataria. Attraverso tali condotte, i convenuti avrebbero, tra l’altro, condiviso persino la predisposizione del bando di gara, sviato e alterato il libero confronto concorrenziale.
L’azione risarcitoria esperita deve essere accolta. A differenza del diritto penale, dove le fattispecie di reato di pericolo di cui agli artt. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti) e 353-bis c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) investono l’esistenza di un’attività idonea ad influenzare la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara e, successivamente, l’andamento della gara, l’illecito contabile da ‘danno alla concorrenza’, contestato dalla Procura regionale nel presente giudizio, si fonda sulla dimostrazione di un effettivo e concreto pregiudizio che, lungi dal poter essere formulato quale danno in re ipsa, ben può essere accertato attraverso presunzioni e liquidato ricorrendo al criterio equitativo.
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