Gli incarichi esterni e l’indisponibilità del personale interno nella delibera n. 227 del 16 settembre 2021 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania. La mera indisponibilità soggettiva del personale interno non equivale a mancanza oggettiva di professionalità, non giustifica il ricorso a professionisti esterni; ciò che rileva nel ricorso al mercato è, invece, una puntuale verifica della oggettiva assenza di professionalità interne idonee o, quanto meno, delle difficoltà oggettive connesse allo svolgimento dell’attività di progettazione in aggiunta alle altre funzioni d’istituto. Solo in tal caso, può dirsi integrato il requisito che legittima l’esternalizzazione della progettazione degli interventi di cui si discorre.