Con la sentenza n. 31738/2021, la Corte di Cassazione ha stabilito che per gli enti del comparto regioni ed autonomie locali, il contratto di revisione del sistema di classificazione del personale prevede l’articolazione dello stesso in quattro categorie contrattuali e non è possibile rivendicare compensi aggiuntivi ove tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, sono esigibili in quanto professionalmente equivalenti. Nella fattispecie, un dipendente comunale inquadrato come operatore di servizi socio-educativi cat. B3 ricorre al giudice di merito per rivendicare il pagamento della retribuzione in via equitativa per aver svolto mansioni aggiuntive alla qualifica di appartenenza prevista dall’Allegato A C.C.N.L. 1998-2001. La Corte di Cassazione riforma la sentenza della Corte di appello che aveva riconosciuto indebitamente un compenso aggiuntivo agli operatori di servizi socio-educativi, per aver svolto attività di pulizie nelle scuole del comune in modo sistematico e non saltuario.