La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con la delibera n. 67 del 13 giugno 2022 (con relatore il Consigliere Tiziano Tessaro, tra le altre Componente del Comitato Scientifico dell’Asfel), affronta il tema dei rapporti finanziari tra le società pubbliche e gli enti partecipanti nell’assetto normativo.

Per i primi, applicabili anche alle società partecipate pubbliche, delle obbligazioni sociali rispondono solamente le società di capitali con il loro patrimonio salvi gli eccezionali casi in cui si può delineare la responsabilità illimitata del socio unico; con i secondi, si pongono dei limiti all’intervento finanziario delle amministrazioni partecipanti qualora la società partecipata registri per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio o abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, salva la ricorrenza delle condizioni derogatorie che, per contro, tale intervento consentano ed è previsto l’accantonamento di appositi fondi, da parte del socio, in caso di risultato di esercizio negativo della partecipata; accantonamenti che vengono liberati nel caso in cui, in particolare, l’ente dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione.

Peraltro, le norme de cuibus sono chiaramente finalizzate alla dinamica salvaguardia degli equilibri finanziari ma non comportano l’automatico obbligo di ripiano delle perdite o l’assunzione dei debiti della partecipata, poiché gli accantonamenti ex art. 21 Tusp non hanno eliso i limiti al soccorso finanziario, né la necessità della dimostrazione da parte del socio, in caso di soccorso finanziario, della sussistenza di un particolare interesse a coltivare la società partecipata, sotteso, in particolare, alla capacità della stessa di ritornare in bonis.