La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, con la delibera n. 9 del 4 marzo 2022, ritiene che non è previsto un termine per l’utilizzazione delle suddette somme trasferite dallo Stato, con conseguente obbligo di restituzione in caso di mancata utilizzazione (fondo alimentare 2020).
Al quesito formulato dall’Ente il Collegio ritiene di dare risposta negativa: la parte residua del fondo alimentare 2020 non può essere destinata a copertura generalizzata ed in favore di tutti gli utenti del costo del servizio mensa scolastica, che altrimenti dovrebbe sostenere l’Ente.
Nella fattispecie, vengono in rilievo trasferimenti statali erogati a favore del livello di governo più vicino ai cittadini per una specifica destinazione (c.d. vincoli derivanti da trasferimenti). Si tratta, infatti, di risorse vincolate ad una specifica finalità di solidarietà alimentare nell’ambito delle misure adottate per fronteggiare gli effetti economici negativi della pandemia in corso, che non possono essere distratte da tale finalità.