La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con la delibera n. 34, del 7 marzo 2022 che ha formulato un parere sull’interpretazione dell’art. 3, comma 13, legge n. 56/2019, che regola la corresponsione dei compensi per l’attività dei membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti dalle Amministrazioni dello Stato.
In particolare, viene chiesto se un ente locale, previo recepimento dei contenuti di cui al D.P.C.M. 24 aprile 2020, possa prevedere la corresponsione, in favore dei membri interni di commissioni di concorso per il reclutamento di personale pubblico, del compenso stabilito con legge.
Per la Corte, non è consentita la corresponsione, in favore dei membri interni di commissione di concorso per il reclutamento di personale pubblico indetto da un ente locale, del compenso stabilito in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico di cui all’art. 24, comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.