Nell’ambito dei procedimenti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato è acquisito il principio per cui, escluso un requisito di imparzialità, che presupporrebbe l’attribuzione del potere disciplinare ad un soggetto del tutto estraneo alla P.A. rispetto alle sanzioni di maggiore rilevanza opera un principio di terzietà, che impone di escludere che l’ufficio procedimenti disciplinari possa essere composto dal solo dirigente della struttura di appartenenza del dipendente, potendo al massimo accadere che quest’ultimo sia membro di un collegio incaricato dei procedimenti disciplinari