Con la delibera n. 4 del 24 gennaio 2022, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, ha risposto al parere richieste ai fini del calcolo dell’accantonamento un ausilio nell’interpretazione dei commi 862 e 863 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, nella parte in cui gli stessi prescrivono, rispettivamente, che la percentuale di riferimento, determinata in misura variabile dal 5% all’1% in base ai ritardi nei pagamenti registrati nell’esercizio precedente, vada applicata sugli stanziamenti riguardanti, nell’esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi”, e che, nel corso dell’esercizio, l’accantonamento sia adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.
Inoltre, l’ente chiedeva di sapere se la percentuale di accantonamento andasse applicata sul macro-aggregato “acquisti beni e servizi” stanziato al netto o al lordo delle spese finanziate con entrate con specifico vincolo di destinazione.
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