Il preavviso di fermo amministrativo e la prescrizione dei crediti tributari per la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, nella sentenza della Corte di Cassazione, n. 15 del 4 gennaio 2022. In tema di prescrizione, l’art. 2953, primo comma del codice civile, stabilisce che i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni e, pertanto, la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale trova il suo presupposto esclusivamente nel giudicato intervenuto riguardo al diritto per il quale è prevista la prescrizione breve Mentre la omessa impugnazione, entro il termine perentorio, di ogni atto di riscossione, mediante ruolo o, comunque, di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto della irretrattabiIità del credito dell’ente impositore e non quello della insorgenza di un diritto nuovo e diverso in capo all’Agente della riscossione, soggetto, in carenza della previsione di uno specifico termine breve di prescrizione, alla ordinaria prescrizione decennale.