Il presidente di società pubblica di gestione dei rifiuti è inconferibile con l’incarico amministratore di altra società di gestione rifiuti, così l’Anac nella delibera n. 296 del 21 giugno 2022.

Il caso riguarda un importante raggruppamento di Comun, pur contestando l’ente in questione che l’incarico del presidente sarebbe stato conferito senza deleghe gestionali, l’Autorità ha fatto presente che i poteri attribuiti al presidente riguardavano invece poteri interpretabili come deleghe operative di grande rilevanza: acquisti, permute, transazioni, alienazioni mobiliari e immobiliari, ed altri poteri di amministrazione e gestione. Pertanto va considerato amministratore di ente privato in controllo pubblico.

E la legge stabilisce l’inconferibilità di tale incarico se la medesima persona è già amministratore delegato di altra società pubblica, partecipata da altri comuni, per svolgere lo stesso ruolo. Considerando anche il fatto, che entrambi i due consorzi di raccolta e gestione dei rifiuti operano in un’area di prossimità, all’interno dello stesso territorio e della stessa regione.