Con la delibera n. 229 del 9 novembre 2021, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, esamina la corretta quantificazione del fondo rischi e sottolinea la centralità del ruolo dell’organo di revisione in ordine alla corretta determinazione del fondo, mettendo in risalto la differenza con altri compiti pure assegnati all’organo di revisione.
Mentre in alcuni casi l’organo di revisione è tenuto a rilasciare un parere nel caso del fondo rischi, il principio contabile esige una verifica, mentre nel caso il principio contabile stabilisce che “la predetta informativa asseverata dai rispettivi organi di revisione evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce motivazione” sui rapporti creditori e debitori tra Ente locale e società. Nel delineare la distinzione tra i concetti di “parere”, “verifica”, “attestazione”, “asseverazione”, la Sezione delinea situazioni che, funzionali alla creazione di una valutazione con un differente e crescente grado di certezza, presuppongono un comune procedimento di apprendimento finalizzato a una conseguente manifestazione di giudizio.