La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la delibera n. 23 del 9 febbraio 2022, rileva che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione degli esercizi esaminati e calcolato secondo il metodo ordinario non risulta congruo in relazione alla mole di residui attivi iscritti; una bassa capacità di riscossione in conto residui per le entrate del titolo 1 e del titolo 3 ed in conto competenza per le entrate da recupero dell’evasione tributaria. Invita il comune alla piena applicazione dei principi contabili in tema di determinazione del FCDE, con particolare attenzione alla fase di selezione dei residui da considerare ai fini della determinazione della base di calcolo; ad adottare tutte le misure necessarie per incrementare la capacità di  riscossione, effettuando un puntuale monitoraggio del rapporto con il concessionario e valutando le azioni più opportune in caso di inadeguatezza o insufficienza dei risultati da esso conseguiti; al rispetto della disciplina in tema di tempestività dei pagamenti.