L’art. 5, comma 2, della legge della regione Abruzzo n. 20 del 31 luglio 2020 – che dispone, utilizzando una possibilità prevista da legge statale (art. 111, comma 4-bis, d.l. n. 20/2020), di utilizzare miglioramenti nel piano di rientro per altri scopi mediante variazioni di bilancio riduttive della spesa di accantonamento del disavanzo e incrementative di quella per i nuovi scopi – non sarebbe in contrasto con l’art. 81, terzo comma Cost., come da impugnativa del Presidente del Consiglio dei ministri.
Ciò in quanto l’ordinamento, all’epoca dell’approvazione della legge regionale, non avrebbe previsto un piano di rientro di dettaglio, non presentato infatti dalla Regione in questi termini, secondo la sentenza, il che renderebbe la norma di cui all’art. 5, comma 2, coerente con la disposizione costituzionale relativa alla copertura, in quanto la Regione legittimamente si sarebbe avvalsa della norma statale che consente il libero utilizzo del maggior rientro e quindi la possibilità di variare il bilancio per nuove finalità.