Con la deliberazione n. 220/2021, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, ha espresso una parere in merito alla durata minima degli incarichi dirigenziali a contratto di cui all’art. 110 TUEL, rinviando al principio di diritto, allo stato immutato, affermato dalla giurisprudenza di Cassazione nell’esercizio della propria funzione nomofilattica per cui “In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione si applica l’art. 19 secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già previsione di cui al terzo comma del medesimo art. 110 TUEL per la quale detti incarichi cessano alla scadenza del mandato del Sindaco o del Presidente, da intendersi quale scadenza anche anticipata rispetto alla scadenza naturale del mandato per il verificarsi di una delle cause previste dalla legge.