Il mancato ricorso ad una gara pubblica non comporta automaticamente danno erariale, così la Corte dei Conti, Sezione di Appello per la Sicilia, sentenza n 38 del 9 marzo 2022.
Aderendo alla tesi giurisprudenziale secondo la quale il mancato ricorso ad una gara pubblica per la scelta del contraente privato non comporta automaticamente la configurabilità di un danno all’erario e non ritenendo comprovata la sussistenza di un pregiudizio economico per l’amministrazione finanziatrice, deve ritenersi che l’omissione della gara costituisca un mero “indizio di danno”, da intendersi come semplice sospetto che il prezzo contrattuale non corrisponda al minor prezzo ottenibile dal confronto tra più offerte.
Correttamente i primi Giudici hanno evidenziato che l’impianto accusatorio risultava basato, in buona sostanza, su due elementi: il mancato esperimento di una gara pubblica ed il confronto con i costi applicati dal medesimo soggetto privato per progetti Sprar di altri comuni.
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