Anche la mancata adesione ad un accordo transattivo già raggiunto tra le parti può essere fonte di danno erariale, nella sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale dell’Umbria, n. 9 del 18 febbraio 2022.
Così come è sindacabile da parte della Magistratura contabile la scelta di addivenire ad una transazione palesemente svantaggiosa per l’amministrazione, altrettanto sindacabile è la scelta di non concludere una transazione palesemente vantaggiosa, in applicazione dell’ancor più generale principio in base al quale il limite all’insindacabilità delle scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione risiede nella “esigenza di accertare che l’attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici.