La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3141 del 02 febbraio 2022, in tema di validità della notifica di un avviso di accertamento avente come esito la compiuta giacenza, ha stabilito che a prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale, non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima.
Tale principio espresso anche dalle Sezioni Unite rispetta le formalità prescritte che prevede appunto, nella notifica a mezzo posta nei casi di temporanea assenza del destinatario, l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito degli atti notificandi.