La nozione di maneggio del denaro, ai fini dell’individuazione dell’agente contabile di fatto, nella sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, n. 176/2022.

La figura dell’agente contabile è spesso oggetto di problematiche interpretative in riferimento alla definizione stessa del ruolo e alla sua attribuzione ai diversi soggetti che operano all’interno dell’ente locale.

Il significato dell’espressione maneggio di denaro deve essere latamente inteso, sì da ricomprendere non soltanto gli agenti che, in base alle norme organizzative, svolgono attività di riscossione o di esecuzione dei pagamenti, ma anche coloro che abbiano la disponibilità del denaro da qualificarsi pubblico (in ragione della provenienza e/o della destinazione) e siano forniti, in sostanza, del potere di disporne senza l’intervento di altro ufficio.