La prescrizione del danno erariale, se non c’è dolo, non decorre dalla verifica ispettiva del MEF, così la Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale d’Appello, sentenza n. 116 del 09 marzo 2022. L’indagine è stata avviata a seguito delle risultanze di un’attività ispettiva del MEF nell’amministrazione presunta danneggiata. Con particolare riferimento alla vicenda in oggetto, il giudice di prime cure ha evidenziato che il danno erariale risulterebbe cagionato dall’aver dato corso, a seguito della definizione della procedura di valutazione dei dirigenti avvenuta con determinazione del 2012, al pagamento di somme premiali senza alcuna ragionevole motivazione in ordine al grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali. In particolare, la Sezione lombarda, superando l’eccezione formulata dall’odierno appellante, ha ritenuto che, nel caso di specie, la prescrizione dovesse decorrere dalla data della verifica ispettiva di settembre 2013, e non già dalla data del mandato di pagamento, sulla base del principio secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.