Si pubblica l’articolo a cura dell’Avv. Pasquale Di Giorgio su “La risoluzione del contratto per mutuo dissenso tra forma e sostanza ( www.iusinitinere.it )
Il mutuo dissenso può essere definito come un autonomo contratto con il quale le parti, a seguito di un differente apprezzamento dell’assetto degli interessi perseguiti e nell’esercizio della propria autonomia negoziale, ne estinguono uno precedente, eliminandone in radice tutti o solo parte degli effetti. Esso si configura, dunque, come un negozio con funzione eliminativa, espressione di un potere dispositivo delle parti di tipo negativo. La figura giuridica del mutuo dissenso trova il suo fondamento normativo in due disposizioni del codice civile e, segnatamente, nell’art. 1321 c.c. (Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale) e nell’art. 1372 c.c. (Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge).