La tassa rifiuti e la tassa per l’occupazione di suolo pubblico si prescrivono in cinque anni, così la sentenza della Corte di Cassazione, n. 15674 del 17 maggio 2022. Queste tasse e i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell’ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi. Quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 del codice civile.