Il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 4 del 14 marzo 2022, si pronuncia sulla questione relativa all´accesso alle cartelle dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, ove la cartella di pagamento non sia più disponibile.
Il concessionario ha l’obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento, anche quando esso si sia avvalso delle modalità semplificate di diretta notificazione della stessa a mezzo di raccomandata postale.
Qualora il contribuente richieda la copia della cartella di pagamento, e questa non sia concretamente disponibile, il concessionario non si libera dell’obbligo di ostensione attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deve rilasciare una attestazione che dia atto dell’inesistenza della cartella, avendo cura di spiegarne le ragioni.
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