Risponde per danno anche l’agente contabile di fatto, così la Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Toscana, n. 2 del 14 gennaio 2022.
Il dipendente pubblico che, pur non formalmente nominato agente contabile, svolge le funzioni di agente contabile “di fatto” è soggetto agli obblighi e adempimenti di chi riveste lo stesso ruolo in virtù di nomina ufficiale. Pertanto, nel caso in cui l’agente contabile di fatto commetta errori nella gestione delle risorse finanziarie, è responsabile di danno erariale (oltre alle altre responsabilità disciplinari ed eventualmente penali) e per il danno (non patrimoniale) all’immagine p.a. di appartenenza e per il danno (patrimoniale) da disservizio.
Nel caso di specie, un dipendente di un Comune, istruttore amministrativo addetto alla gestione dei servizi scolastici (svolta in forma associata con altri enti), è stato convenuto in giudizio dalla Procura regionale della Corte dei conti per aver attestato pagamenti, poi risultati non effettivamente versati, in favore dei comuni associati, afferenti alle tariffe per i servizi scolastici di trasporto e refezione (inserendo i versamenti nell’estratto conto presente sul programma informatico).