In caso di annullamento della delibera di approvazione del rendiconto non si imputa all’ente un’impossibilità o riottosità a porre in essere gli adempimenti relativi all’approvazione dello strumento contabile. Si rappresenta che le disposizioni dettate dal vigente decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 141, riconoscono al prefetto il potere di avviare la procedura di scioglimento nel caso in cui il consiglio, nei termini di legge, non abbia provveduto all’approvazione del documento contabile.