L’agente contabile non può coincidere con chi attesta la regolarità del conto, così la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Regione Veneto, con la deliberazione n. 188 del 31 maggio 2022.

I Giudici ribadiscono che qualora l’agente contabile sia l’unico dipendente in forza al servizio finanziario (se non addirittura l’unico dipendente amministrativo dell’ente locale) la competenza a rilasciare il suddetto visto di conformità (parifica) va intestata al Segretario Comunale – in funzione sostitutiva del responsabile del Servizio, in applicazione anche analogica degli artt. 49, comma 2, e 97, comma 4, lettere b) e d) del Tuel – o comunque, in via residuale, al Sindaco (quale organo responsabile dell’amministrazione del Comune ex art. 50), fatto ovviamente salvo quanto specificamente stabilito dalla normativa emanata dall’ente locale interessato nell’ambito della propria sfera di autonomia.