Le anticipazioni di liquidità prima del dissesto non sono di competenza dell’OSL, così la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, con la deliberazione n. 32 del 28 febbraio 2022.

Un sindaco ha richiesto un parere riguardo la competenza al rimborso dell’anticipazione di liquidità con CDP contratte prima della dichiarazione di dissesto e, in particolare viene richiesto se la competenza ricade in capo all’Organismo Straordinario di Liquidazione, come affermato dalla Corte dei Conti Molise nella deliberazione n. 134/2017 e nell’orientamento espresso dal Ministero dell’Interno- Direzione Centrale della Finanza Locale il 17 giugno 2021, o al Comune.

Il caso in concreto è ascrivibile all’articolo 255 del Tuel per cui non compete all’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’articolo 206.