La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la delibera n. 37 del 2 marzo 2022, accerta una serie di criticità, fra cui, in particolare, che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione degli esercizi esaminati non risulta congruo in relazione alla mole di residui attivi iscritti.
Infatti nei primi esercizi considerati è stato applicato il metodo semplificato, mentre nel 2019 (primo anno di utilizzo del metodo ordinario) dalla base di calcolo del fondo è stata eliminata una consistente quota di residui attivi in violazione del principio contabile che disciplina l’accertamento per cassa delle entrate.
L’accertamento per cassa si caratterizza, infatti, per la coincidenza, di norma, del momento dell’accertamento con quello della riscossione e tale concomitanza temporale giustifica l’esclusione di queste entrate dalla base di calcolo del FCDE.
Nel caso in esame, invece, sono state classificate per cassa entrate il cui accertamento non è stato effettuato in concomitanza con la relativa riscossione ed ha, pertanto, determinato la nascita di consistenti residui che non sono stati considerati dal comune per il calcolo del FCDE e stentano ad essere incassati.
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