Le differenze tra proroga e rinnovo, nella sentenza del Tar, Milano, n. 1668 del 12 luglio 2022.
Uno dei motivi del ricorso è il vizio di sviamento di potere: ad avviso della ricorrente la proroga sarebbe illegittima poiché l’amministrazione, in luogo di cercare una soluzione concordata, si sarebbe procurata un indebito vantaggio, essendosi assicurata condizioni contrattuali di favore, che non sarebbero reperibili sul mercato all’esito di una nuova procedura di evidenza pubblica e sarebbero diseconomiche per la ricorrente, poiché porterebbero a una gestione in perdita, per circa ventimila euro al mese.
Il capitolato ha espressamente previsto che il contratto potrà essere rinnovato, per una sola volta, per un ulteriore periodo massimo di 5 anni e che in mancanza di rinnovo espresso il contratto cesserà di avere effetto alla scadenza prevista. Qualora alla scadenza del contratto di concessione l’Amministrazione Comunale non avesse provveduto all’aggiudicazione della concessione per il periodo successivo, il concessionario uscente è obbligato a garantire la gestione dei servizi agli stessi prezzi e condizioni vigenti al momento della scadenza del contratto per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure per il nuovo affidamento.