La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Umbria, con la deliberazione n. 64 del 13 luglio 2022 afferma che per i crediti tributari gestiti autonomamente da un Comune, non è applicabile la disciplina della transazione fiscale, derogatoria rispetto al principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, e riferita alle fattispecie tassativamente previste dall’art. 182 ter del R.D. n. 267/1942, ossia ai soli tributi amministrati dalle Agenzie fiscali.
E’ possibile, invece, per un comune dare il proprio assenso ad un accordo, avente ad oggetto crediti tributari, con un imprenditore in crisi per la ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’art. 182 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.