L’obbligazione tributaria per l’ICI/IMU è a carico dell’assuntore, nel fallimento, così la sentenza della Corte di Cassazione, n. 21126 del 4 luglio 2022.

La Suprema Corte, uniformandosi alla consolidata giurisprudenza, ha osservato che in pendenza della procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa sussiste l’obbligazione tributaria, ma non l’obbligo di denuncia e di pagamento del tributo, che rimangono sospesi in attesa della vendita dell’immobile, per cui il Comune non può effettuare alcun accertamento, stante l’assenza di qualsiasi condotta inadempiente.

Inoltre, ove il fallimento venga chiuso senza farsi luogo alla vendita, con il ritorno in bonis dell’ex fallito, la predetta obbligazione tributaria è posta a carico di detto soggetto.