La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la delibera n. 194 del 16 novembre, ha formulato parere in tema di acquisizione di una partecipazione pubblica, sulla base della novella legislativa.

Il comma 3 dell’art. 5 d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall’art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recita: L’amministrazione invia l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell’atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l’amministrazione può procedere alla costituzione della società o all’acquisto della partecipazione di cui al presente articolo».

La novella normativa, stante la specificazione dei “parametri” ai quali la competente Sezione della Corte dei conti deve attenersi in sede di adozione del “parere”, impone a questo Collegio di soffermarsi preliminarmente su alcuni profili in ordine alla individuazione della Sezione di controllo competente, all’ambito di applicazione dell’art. 5 Tusp, alla natura delle funzioni esercitate dalla Sezione che adotta il “parere”, alle “procedure” previste per l’adozione della delibera, agli “effetti” della pronuncia adottata e ai “parametri” ai quali deve attenersi la Sezione competente in sede di adozione della deliberazione.

 

Parere