In tema di autoriciclaggio, la tracciabilità dell’operazione non esclude il reato, così la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, sentenza n 45397 dep. 9 dicembre 2021. Nel caso in esame, si è trattato di un “trasferimento” di beni, una delle attività espressamente indicate dalla norma incriminatrice. In particolare, di un trasferimento di quote sociali da una s.r.l. ad altra s.r.l. Per ciò stesso, vertendosi in ambito economico-imprenditoriale, deve escludersi che il trasferimento non riguardi “attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”, secondo quanto richiesto dalla norma incriminatrice, ovvero che esso trasferimento inerisca ad una “mera utilizzazione o godimento personale”, che scriminerebbe la condotta ex art. 648-ter.1. comma 4, cod. penale.