Con la deliberazione n. 18 del 7 dicembre 2021, la Corte dei conti, Sezione della Autonomie, si è pronunciata sulla questione che, in caso di annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali e, in particolare, dell’atto di proclamazione degli eletti, l’obbligo della relazione di fine mandato sussiste ed è disciplinato dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per analogia con l’ipotesi, ivi espressamente regolata, dello scioglimento anticipato. Secondo la Corte, il soggetto tenuto alla sottoscrizione della relazione è il commissario straordinario e la relazione non può limitarsi al solo periodo della gestione commissariale ma, per esigenze di trasparenza e di continuità delle rendicontazioni, deve riguardare anche la gestione svolta durante il mandato elettivo successivamente annullato.