Con l’introduzione dell’articolo 14, comma 5 del Tuspp (D.Lgs. 175/2016) il legislatore ha voluto abbandonare quel concetto di salvaguardia obbligatoria degli organismi pubblici in condizione di irrimediabile dissesto, prevedendo un preciso «divieto al soccorso finanziario» consistente da parte dell’ente locale di erogazioni finanziarie, anche a «fondo perduto», dirette a ripianare gli squilibri della società partecipata (Corte dei conti Lazio n. 66/2018/PAR e n. 1/2019/PAR ) e ciò nel rispetto di una razionalizzazione dei soggetti partecipati e delle norme UE sulla libera concorrenza e sul libero mercato.
La Corte dei conti del Veneto con la deliberazione n. 119/2020/PAR, in merito alla possibilità di operare in favore della propria società partecipata un apporto a titolo di «contributo a fondo perduto», ha stabilito che tale contributo è ammissibile se risulta destinato alla valorizzazione di patrimoni di società e organismi partecipati.
SEL – Servizi Enti Locali.it può fornire all’ente locale un supporto per tali operazioni di “soccorso finanziario” (quando ne ricorrono i presupposti) predisponendo una relazione comprovante la motivazione sostanziale del venir meno del divieto.